Somministrazione del lavoro, quando, come e con chi!
La somministrazione del lavoro nasce grazie al D.L. Biagi il 14 febbraio del 2003 ed entrata in vigore nell’ottobre dello stesso anno.
Con Somministrazione del lavoro altro non si intende se non una specifica formula di rapporto lavorativo in cui i soggetti coinvolti sono 3:
La società utilizzatrice, ovvero l’azienda, lo store o la locazione giuridica che richiede ed eroga una prestazione lavorativa
Il lavoratore, dunque colui che presta la propria capacità lavorativa all’ente richiedente
La società somministratrice, con la quale ci si riferisce allo specifico ente con il quale il lavoratore sigla un accordo affinché grazie alla propria rete di contatti, trovi e gestisca un’attività presso la quale indirizzerà il lavoratore. Tali società debbono necessariamente aver ottenuto precedentemente un’autorizzazione presso il Ministero del Lavoro

Oggi la Somministrazione del lavoro ha sostituito il c.d. lavoro interinale, essenzialmente il lavoratore concretizza il proprio contratto lavorativo con la società somministratrice, la quale procede nel produrre un contratto di somministrazione, stabilendo la tipologia di attività che dovrà essere svolta ed il periodo di riferimento.
Stiamo dunque descrivendo una tipologia di lavoro definita subordinata che si determina tra lavoratore e l' APL ovvero l' Agenzia per il lavoro.

Secondo Nidil la legge lo definisce come un contratto di lavoro che può essere a tempo determinato o indeterminato, purchè un soggetto autorizzato metta a disposizione di un utilizzatore, come ad esempio un’azienda uno o più lavoratori dipendenti.
Le leggi che governano tale pratica di rifanno al CCNL ovvero al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e ai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle aziende che usufruiscono della prestazione lavorativa.
Quali tipologie di contratto sono possibili?
determinato
indeterminato
Nel particolare, la Pubblica Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato.
Inoltre, secondo Diritto.it sono possibili essenzialmente due tipologie contrattuali: il contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra un’impresa fornitrice e quella utilizzatrice e quello temporaneo stipulato tra impresa fornitrice e lavoratore, che ne costituirà l’elemento caratterizzante.
La conseguenza naturale è che dunque il rapporto di dipendenza che si instaura è tra lavoratore e agenzia di somministrazione
Contratto di prestazione di lavoro temporaneo, tra impresa fornitrice e lavoratore
Quali tipologie di lavoratori interessa?
Essenzialmente tutte, la somministrazione di lavoro è rivolta alla totalità di tipologie lavoratrici subordinate, dunque dirigenti, quadri e operai.
E le tutele?
A parità di mansioni svolte, ogni lavoratore subordinato ha i medesimi diritti economici ma soprattutto normativi di un lavoratore dipendente all’azienda che sia un suo pari di livello.
Oltre alle ore di lavoro netto, sono soggette a retribuzione anche le festività, i permessi, le malattie e le casistiche per l’infortunio e tutti gli istituti previsti dal Ccnl applicato all’azienda utilizzatrici.
I contributi Inps, i premi e le retribuzioni spettano obbligatoriamente all’azienda utilizzatrice, insieme quindi a tutti gli oneri retributivi e previdenziali, inoltre va sempre considerata una percentuale che costituisce il guadagno rivolto all’agenzia di somministrazione e che sono rimborsati dall’utilizzatore.
Quali sono i vantaggi per le aziende?
Visti la percentuale dovuta all'agenzia di somministrazione sorge spontaneo domandarsi perché un’azienda dovrebbe rivolgersi ad un ente, eppure i vantaggi ci sono e sono molteplici.
Le aziende possono infatti avvalersi della manodopera e averne la gestione ma esimendosi da diversi oneri, come ad esempio:
Non debbono preoccuparsi direttamente del versamento dei contributi e della retribuzione, o dell’elaborazione dei cedolini
Le tempistiche di ricerca del personale sono ridotte
I costi per la ricerca del personale è dimezzata
I lavoratori sono tutti qualificati per adempiere a determinate mansioni ma per un periodo di tempo limitato, ciò significa che se anche il rapporto di lavoro non dovesse essere soddisfacente in ogni caso l’azienda non sarà obbligata a tenerlo oltre il periodo contrattuale
Pronta risposta a momenti che generano crisi come picchi produttivi
Pronta risposta specifiche esigenze temporanee come implementazione di progetti che richiedono un rapporto di lavoro flessibile ma competenze ben specifiche
La forza lavoro può essere valutata prima di decidere se proseguire con l’assunzione diretta
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